PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata «Accademia». L'Accademia è dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e contabile.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'università e della ricerca esercitano nei confronti dell'Accademia poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.
      3. L'Accademia ha il compito di formare professionalmente gli attori doppiatori.
      4. L'Accademia ha altresì lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante la realizzazione di apposite pubblicazioni e di banche dati pubbliche, destinati alla diffusione di una cultura cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali e salvaguardi la lingua e la cultura italiane.
      5. Per la realizzazione del compito e degli scopi di cui ai commi 3 e 4, l'Accademia provvede all'organizzazione e alla gestione di centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e sale doppiaggio, di sincronizzazione e di mixage, nonché di corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.

Art. 2.

      1. L'Accademia istituisce corsi triennali per attori e attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti al doppiaggio.
      2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 si accede con il possesso del diploma di scuola del secondo ciclo dell'istruzione.

 

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      3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono disciplinati, in relazione ai corsi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo:

          a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti;

          b) le procedure di reclutamento del personale nonché quelle relative allo stato giuridico ed economico della dotazione organica del personale medesimo;

          c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

          d) i criteri generali per l'attivazione dei corsi;

          e) le norme di accesso all'Accademia;

          f) i requisiti di idoneità delle sedi dei corsi.

      4. Al termine dei corsi, l'Accademia rilascia il diploma di esperto nella disciplina del doppiaggio.
      5. L'Accademia promuove, altresì, corsi specifici per doppiatori dagli otto ai quattordici anni di età per i quali non è richiesto il requisito di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Sono organi dell'Accademia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia e può essere confermato una sola volta.

 

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      3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

          a) il presidente dell'Accademia;

          b) tre esperti nella disciplina del doppiaggio;

          c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

          d) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;

          e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

      4. Gli esperti di cui al comma 3, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo e sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il parere della Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato a un collegio dei revisori dei conti, costituito dal presidente del collegio, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due membri ordinari, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali.
      6. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione e il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria attività

 

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istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti ulteriori incarichi a esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione.
      7. La durata degli organi dell'Accademia è stabilita in quattro anni.